Bilancio preventivo e consuntivo
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonchè dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonchè i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.07.2014
"Adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun Comune e Provincia relativi alle funzioni generali di Amministrazione di gestione e controllo" e suoi allegati:
- Allegato Nota metodologica FC01 A B C D
- Allegato Nota metodologica FC01A
- Allegato Nota metodologica FC01B
- Allegato Nota metodologica FC01C
- Allegato Nota metodologica FC01D
- Allegato Nota metodologica FP01U
Documento Unico di Programmazione 2017/2019 |
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Nome | Anno | ▼ Tipologia |
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