Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI COMUNALI

Responsabile di procedimento: MELZANI NADA
Responsabile di provvedimento: ALBERTI MONICA

Uffici responsabili

UFFICIO SEGRETERIA

Descrizione

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.

Ai sensi dell’art.5 ha diritto di iscrizione qualsiasi Associazione operante sul territorio comunale e sia in possesso dei requisiti, che debbono risultare dallo statuto o dall'atto costitutivo dell’Associazione, in particolare:

  1. l'esercizio di un'attività di interesse per la collettività locale (art. 3 del regolamento) per le seguenti “Sezioni”di attività:
  1. Cultura
  1. Ambiente e Territorio
  1. Area Sociale
  1. Sport e Tempo Libero
  1. Associazioni combattentistiche e d’arma.
  1. assenza di qualsiasi scopo di lucro;
  2. sia ispirata da principi democratici;
  3. i fini perseguiti siano conformi alla Costituzione;
  4. l’atto costitutivo risulti da scrittura privata, registrata o da atto pubblico;
  5. per le associazioni che aderiscono ad organismi nazionali, si considera atto costitutivo l’atto di adesione all’organismo stesso.

A seguito dell’istruttoria delle domande la giunta comunale adotta il provvedimento di iscrizione e/o di diniego all’albo.

L’iscrizione all’albo dura tutto il periodo in cui l’associazione è operativa (eventuali variazioni dei requisiti o cessazioni delle attività, dovranno essere tempestivamente comunicate al Sindaco).

Le istanze per la concessione di PATROCINIO e/o di CONTRIBUTO (ordinario e straordinario) saranno comunque da inoltrare al Comune di Bagolino nei tempi e modi previsti dall’allegato regolamento.

 

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 31/12/9999

Allegati

File con estensione pdf Allegato: DELIBERA_Num_35_2021_Delibera copia conforme.PDF
(Pubblicato il 30/05/2023 - Aggiornato il 30/05/2023 - 736 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato: avviso formazione ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.pdf
(Pubblicato il 30/05/2023 - Aggiornato il 30/05/2023 - 85 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato: DELIBERA_Num_35_2021_Allegato1_regolamento contributi sussidi sovvenzioni comune Bagolino.PDF
(Pubblicato il 30/05/2023 - Aggiornato il 30/05/2023 - 716 kb - pdf)
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