Provvedimenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).

REVOCA del provvedimento n. 44 del 14.04.2016 contingibile ed urgente PER RISPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA TRATTO DI STRADA COMUNALE EX SP BS 669 - ALL'ALTEZZA DI VIA SAN GIORGIO 178.

Tipologia: provvedimento organo indirizzo-politico
Provvedimento numero: ORDINANZA REG.GEN. N.46 DEL 14.04.2016
Responsabile del provvedimento: DAGANI GIANLUCA
Data del provvedimento: 14-04-2016

PUBBLICA SICUREZZA

Contenuto creato il 14-04-2016 aggiornato al 14-04-2016
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