Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
UFFICIO RAGIONERIA
RAGIONERIA
L’Ufficio provvede al coordinamento dell’attività di pianificazione, gestione contabile, controllo delle risorse economiche e finanziarie e alla verifica della regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di gestione delle risorse economiche.
Provvede a redigere il Bilancio annuale, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale, il rendiconto generale e il Piano esecutivo di gestione, nonché di tutti gli adempimenti normativi collegati.
Redige i vari regolamenti sia tributari che finanziari.
Effettua le rilevazioni contabili di impegno/accertamento, liquidazione, pagamento, riscossione, e gestisce il rapporto con la Tesoreria.
Provvede alla gestione del trattamento economico del personale e alla gestione delle dichiarazioni fiscali connesse.